Una novità importante sull’installazione ascensore in condominio arriva da un recente pronunciamento della Corte di Cassazione che ne semplifica notevolmente l’iter. Ora è legittimo installare un ascensore anche senza il via libera dell’assemblea condominiale e anche se l’ascensore occupa una parte delle aree comuni e non rispetta le misure minime previste dalla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Nell’articolo tutte le condizioni del nuovo iter semplificato per l’installazione ascensore in condominio.
È con la recente ordinanza n. 19087 del 14 giugno 2022 che la Suprema Corte di Cassazione stabilisce che i condòmini possono installare a proprie spese un ascensore in un edificio che ne è sprovvisto senza avere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale. E possono farlo anche se ne deriva un disagio nell’utilizzo delle scale e se non si rispettano le prescrizioni tecniche previste dalla legge per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
IL CASO
Tutto ha origine da uno specifico caso che riguarda dei condomini che abitano nei piani alti di un edificio degli anni’60 senza ascensore. Quest’ultimi hanno deciso di citare in giudizio altri condomini dello stesso stabile, per accertare il loro diritto di installarvi a proprie spese un ascensore. I condomini intendevano occupare con il vano ascensore una parte delle aree comuni: la tromba delle scale e una piccola porzione dei gradini.
E in tutta risposta i condomini contrari si sono costituiti in giudizio sostenendo che mancava uno spazio idoneo per l’installazione dell’ascensore e che il taglio parziale dei gradini finalizzato a favorire l’alloggiamento del vano ascensore avrebbe ridotto la larghezza delle scale.
Inoltre, i condomini contrari hanno evidenziato che la cabina dell’ascensore che si voleva installare non rispettava le dimensioni minime di 1,20 m di profondità e di 0,80 cm di larghezza, ai sensi della legge n. 13/1989 sulle “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
Infine, l’installazione dell’ascensore avrebbe gravemente compromesso l’uso delle scale e della cabina dell’ascensore a uno dei condomini, per via della sua grossa corporatura.
LA SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, dopo aver comparato vantaggi e svantaggi derivanti dall’installazione dell’ascensore nelle parti comuni dell’edificio, ha ritenuto legittima l’installazione dell’impianto ascensoristico ritenendo la riduzione della larghezza delle scale il sacrificio minore. Infatti, secondo la Cassazione l’installazione dell’ascensore, nonostante il dissenso di alcuni condomini, è funzionale ad eliminare le barriere architettoniche o quantomeno ad agevolare l’accesso alle proprie abitazioni (bene primario) da parte dei condomini dei piani alti, evitandogli le scale. E ciò in linea con il principio di solidarietà condominiale che legittima l’installazione dell’ascensore quando è idonea ad eliminare o a ridurre sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione da parte delle persone che per vari motivi hanno difficoltà ad affrontare le scale.
In merito alle dimensioni difformi da quanto stabilito dalla legge n.13/1989 la Corte di Cassazione ricorda che le prescrizioni tecniche di tale legge si applicano ai soli edifici realizzati successivamente all’entrata in vigore della legge o agli edifici preesistenti la cui integrale ristrutturazione sia successiva. Non si applica, dunque, nel caso in questione poiché trattatasi di un edificio realizzato nell’anno 1960.
Da ultimo va precisato che laddove i condomini contrari intendessero utilizzare l’ascensore, potranno farlo, ma saranno tenuti a rifondere agli altri condomini una quota delle spese sostenute, divenendo così comproprietari dell’impianto.
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